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La pesca ricreativa

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La pesca subacquea è vietata in tutta l’area marina protetta.

Non sono consentiti la detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea. all’interno dell’area marina protetta. Nell’area marina protetta sono vietate le gare di pesca sportiva.

Nelle zone A e B è vietata qualunque attività di pesca sportiva.

Nella zona C l’attività di pesca sportiva è consentita, previa autorizzazione dell’Ente gestore, con le seguenti modalità:

  • dal 16 settembre al 14 maggio di ogni anno, dall’ alba al tramonto;
  • con un prelievo cumulativo giornaliero fino a 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
  • da terra, con massimo 2 canne singole anche con mulinello, a non più di 2 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;
  • per un massimo complessivo di 25 autorizzazioni giornaliere.

E’ in ogni caso non consentito il prelievo di specie protette e individui con taglia sottomisura, nonché l’utilizzo di esche costituite da organismi non autoctoni del Mediterraneo.

A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale e sulla base degli esiti del monitoraggio delle attività di pesca nell’area marina protetta, l’Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di esercizio della pesca sportiva.

Numerose indicazioni sono disponibili attualmente a livello mondiale che evidenziano come la pesca ricreativa possa avere un considerevole impatto sui popolamenti ittici. Di tutte le attività svolte nelle aree costiere, la pesca ricreativa è una delle più comuni, interessando un considerevole numero di persone e così rappresentando potenzialmente una significativa pressione sulle risorse naturali. 

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