Nell’area marina protetta sono consentite esclusivamente le attività di ricerca scientifica autorizzate dall’Ente gestore.
Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
- tipo di attività e obiettivi della ricerca;
- parametri analizzati;
- piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
- mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
- tempistica della ricerca e personale coinvolto.
Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell’Ente gestore.
I programmi di ricerca scientifica nell’area marina protetta coordinati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono autorizzati, previa comunicazione all’Ente gestore da parte del soggetto attuatore, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2.
La richiesta di autorizzazione ad eseguire attività di ricerca scientifica è rilasciata a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all’Ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull’attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché informazioni circa le pubblicazioni risultate dagli studi effettuati, in cui dovrà essere citata la collaborazione con l’area marina protetta.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione ad eseguire attività di ricerca scientifica, i soggetti operanti nell’area marina protetta sono tenuti a presentare all’Ente gestore una relazione sulle attività eventualmente già svolte e sui risultati della ricerca.
Nell’ambito dei programmi di ricerca scientifica realizzati dall’Ente gestore per le finalità di monitoraggio e gestione dell’area marina protetta, specifici incarichi di ricerca potranno essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni.
La richiesta di autorizzazione ad eseguire l’attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.