Nell’area marina protetta sono vietate le immersioni subacquee notturne.
Nelle zone A e B sono vietate le immersioni subacquee individuali o in gruppo.
Nella zona C, le immersioni subacquee con autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite previa autorizzazione dell’Ente gestore.
Nella zona C le immersioni subacquee e in apnea possono essere svolte, previa autorizzazione del soggetto gestore, secondo le seguenti modalità:
- esclusivamente ai possessori di brevetto almeno di primo grado/livello
- esclusivamente dall’alba al tramonto
- esclusivamente da riva senza l’appoggio di unità navale.
- in ciascun sito l’immersione deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale della boa segna-sub.
- per un totale massimo di 5 (cinque) subacquei in immersione per ciascun sito;
Le immersioni subacquee nella zona C devono rispettare il seguente codice di condotta:
- non è consentito il contatto con il fondo marino, l’asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
- non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
- è fatto obbligo di mantenere l’attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
- è fatto obbligo di segnalare all’Ente gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell’area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
- è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell’area marina protetta, in particolare dello specifico sito d’immersione;
- non è consentito l’uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell’Ente gestore.
Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l’Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell’area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee.
I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni all’Ente gestore sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio dell’area marina protetta.