Consorzio di gestione di Torre Guaceto

Consorzio di Gestione di Torre Guaceto

L'Ente Gestore

Immersioni subacquee

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Nell’area marina protetta sono vietate le immersioni subacquee notturne.

Nelle zone A e B sono vietate le immersioni subacquee individuali o in gruppo.

Nella zona C, le immersioni subacquee con autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite previa autorizzazione dell’Ente gestore.

Nella zona C le immersioni subacquee e in apnea possono essere svolte, previa autorizzazione del soggetto gestore, secondo le seguenti modalità:

  • esclusivamente ai possessori di brevetto almeno di primo grado/livello
  • esclusivamente dall’alba al tramonto
  • esclusivamente da riva senza l’appoggio di unità navale.
  • in ciascun sito l’immersione deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale della boa segna-sub.
  • per un totale massimo di 5 (cinque) subacquei in immersione per ciascun sito;

Le immersioni subacquee nella zona C devono rispettare il seguente codice di condotta:

  1. non è consentito il contatto con il fondo marino, l’asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
  2. non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
  3. è fatto obbligo di mantenere l’attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
  4. è fatto obbligo di segnalare all’Ente gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell’area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
  5. è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell’area marina protetta, in particolare dello specifico sito d’immersione;
  6. non è consentito l’uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell’Ente gestore.

Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l’Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell’area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee.

I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni all’Ente gestore sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio dell’area marina protetta.

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