Consorzio di gestione di Torre Guaceto

Consorzio di Gestione di Torre Guaceto

L'Ente Gestore

Pesca professionale

Stampa

Nell’area marina protetta non è consentita la pesca a strascico, a circuizione, con reti tipo cianciolo e con la lampara.

Nell’area marina protetta non sono consentiti l’acquacoltura e il ripopolamento attivo.

Nelle zone A e B è vietata qualunque attività di pesca professionale.

Nella zona C è consentita esclusivamente la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell’Ente gestore, riservata ai pescatori residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta iscritti alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nella provincia di Brindisi alla data di approvazione del presente regolamento, nel rispetto delle seguenti modalità:

  1. esclusivamente mediante unità navali con stazza massima di 2 GT e potenza massima di 35 KW;
  2. con utilizzo di rete da posta fissa, di lunghezza massima e diametro minimo della maglia  stabiliti annualmente dall’Ente gestore, sulla base delle risultanze del monitoraggio dello sforzo di pesca, con successivo autonomo provvedimento;
  3. ad una distanza minima di mezzo miglio nautico della costa e comunque ad una batimetria non inferiore ai 10 metri;
  4. mediante un’unica cala di rete per unità;
  5. per tutto l’arco dell’anno, ad eccezione dei periodi di fermo stagionale stabiliti  dall’Ente gestore e dalle Autorità competenti.

I soggetti autorizzati alle attività di piccola pesca professionale, ai fini del monitoraggio, devono comunicare annualmente all’Ente gestore i periodi, le modalità di pesca, il quantitativo e la tipologia del  pescato. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dall’Ente gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi.

A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell’area marina protetta, l’Ente gestore si riserva il diritto, con successivo autonomo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, in particolare stabilendo il numero massimo di pescate settimanali ed il numero massimo di unità autorizzate all’attività di pesca.

Ad integrazione delle disposizioni di cui all’art. 18 comma 4 lettera b) del REO e sulla base dei dati di monitoraggio effettuati sullo sforzo di pesca, è disposto quanto segue.

Nella zona C è consentita la pesca professionale costiera locale, secondo normativa vigente, con rete da posta fissa tipo “tramaglio”, con lunghezza massima di 1000 m, altezza massima 1,5 metri e misura della maglia, ogni lato, da nodo a nodo, pari o superiore a 30 mm; il controllo della maglia viene effettuato considerando che 10 maglie devono misurare minimo 30 cm (+/- 2 cm come tolleranza). Tale misura di maglia va intesa come maglia 'minima'. All’estremità delle reti saranno applicati segnali di colore giallo con inciso il numero di targa dell’imbarcazione.

Nella zona C è consentita la pesca professionale costiera locale, secondo normativa vigente, con rete da posta monofilo, con lunghezza massima di 500 m, altezza massima 3 metri e misura della maglia, ogni lato, da nodo a nodo, pari o superiore a 40 mm; il controllo della maglia viene effettuato considerando che 10 maglie devono misurare minimo 40 cm (+/- 2 cm come tolleranza). Tale misura di maglia va intesa come maglia 'minima'. All’estremità delle reti saranno applicati segnali di colore giallo con inciso il numero di targa dell’imbarcazione. Specie target serra e cefalo.

L’attività di pesca professionale dovrà essere effettuata dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno effettuando un turno di pescata alla settimana, per un totale di 52 pescate annuali. Il turno di pescata può essere effettuato esclusivamente nella settimana di riferimento e in caso di non espletamento non può essere recuperato nelle settimane successive

Chiamaci

0831990882