Sanzioni
Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell’area marina protetta e nel presente Regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l’Articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui l’accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell’ambiente e dei luoghi, l’Ente gestore dispone l’immediata sospensione dell’attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell’impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l’Ente gestore provvede all’esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall’articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell’area marina protetta e dal presente Regolamento, compreso l’eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall’Ente gestore, indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza dell’area marina protetta, dovrà essere immediatamente trasmesso all’Ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione. Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell’Ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell’area marina protetta.
Ufficio contenzioso
È costituito l’Ufficio Contenzioso presso la Sede Amministrativa del Soggetto Gestore, competente per quanto previsto dalla vigente normativa. Il Responsabile dell’Area Marina Protetta è individuato quale Responsabile dell’Ufficio, il quale potrà selezionare all’interno del personale già impiegato nella struttura amministrativa, le unità di supporto al funzionamento dell’Ufficio. In caso di necessità il soggetto gestore si avvarrà di consulenza esterna di avvocato esperto in materia. Per la eventuale riscossione di somme non pagate derivanti da ingiunzioni di pagamento derivanti da sanzioni irrogate per il mancato rispetto di quanto definito dal Regolamento e dal presente disciplinare, si redigerà apposita convenzione con società recupero crediti.
Scritti difensivi
Quando la Polizia Giudiziaria verifica la violazione di un articolo di legge o di regolamento, indica, nel verbale di accertamento, la sanzione minima e massima che generalmente sono già previste dall'articolo violato (esistono alcune sanzioni che non sono predeterminate nel loro ammontare, ma sono quantificate in modo proporzionale al danno ambientale prodotto o al vantaggio patrimoniale illegittimo tratto dalla violazione). Inoltre, viene indicata la quantificazione della sanzione in misura ridotta (che corrisponde al doppio del minimo o ad un terzo del massimo edittale, nella misura più favorevole al trasgressore). Chi ha commesso la violazione o l'obbligato in solido per la sanzione pecuniaria, possono sanare la propria pendenza con il pagamento della sanzione così come quantificata in misura ridotta, oltre alle spese di procedura. Questo soltanto se usufruiscono di questa facoltà - sicuramente molto vantaggiosa da un punto di vista economico - entro il sessantesimo giorno dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione. Se invece chi ha commesso la violazione, o l'obbligato in solido per la sanzione pecuniaria, ritiene che il verbale di accertamento sia illegittimo o privo di fondamento (ad esempio perchè manca un elemento essenziale del verbale; perché il verbale contiene errori insanabili; perché esistono elementi che giustificano la violazione commessa: per stato di necessità, per errore scusabile, per errore determinato dalla contraddittorietà della normativa), entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, può rivolgere i propri scritti difensivi all'Amministrazione del Consorzio, da effettuarsi su carta libera, indirizzandoli a:
Consorzio di Gestione di Torre Guaceto - Ufficio Contenzioso, Via Sant'Anna 6, 72012 Carovigno (BR) con raccomandata A/R; con consegna diretta al protocollo del Consorzio; tramite posta elettronica certificata all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. richiedendo di essere personalmente sentito sui fatti accertati con il verbale notificatogli.
Pagamento sanzioni
A seguito del ricevimento del verbale di accertamento - e una volta riconosciuta la correttezza dello stesso, o in seguito alla mancata accoglienza degli scritti difensivi - il pagamento della relativa sanzione amministrativa (= verbale di accertamento e ordinanza ingiunzione) è possibile mediante versamento presso Tesoreria BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTUNI s.c.a.r.l. IBAN IT98S0870679140 000000 700356 intestato al Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, causale del versamento, con l'indicazione del numero di verbale e della sua data.